Art. 12.
(Criteri di rilascio della licenza
per l'esercizio dell'attività).

      1. La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata è rilasciata prevedendo la presenza di un istituto per un ambito territoriale con un minimo di 100 mila abitanti, mediante indizione di un concorso pubblico, presieduto da una commissione speciale. La commissione è composta dal prefetto della provincia, in qualità di presidente, dal questore, da un rappresentante della provincia e da un rappresentante della regione nominati dai rispettivi consigli, nonché da un rappresentante del comune ovvero dei comuni competenti per territorio.